Commento:
Ecco il testo integrale della sentenza della Consulta che il 24 ottobre 2012 ha dichiarato incostituzionale l’istituto della mediazione obbligatoria. Due i punti chiave: i parametri comunitari, che non prevedono l’obbligatorietà, e l’eccesso rispetto alla legge delega. Se disposta dal giudice, rimane comunque vincolante l'applicabilità degli artt. 92 e 96 del Codice di rito a carico delle parti che non dessero seguito al procedimento di mediazione. Essendo stata pubblicata la motivazione della Sentenza della Corte Costituzionale, in attesa di nuovi interventi legislativi da parte del nuovo Parlamento (che, si auspica, in tempi non eccessivamente lunghi) l'unica forma di mediazione che sarà obbligatoria resta quella prevista in materia condominiale ex art. 71-quater delle Disposizioni di Attuazione al Codice Civile a partire dal 18 giugno 2013.

Avvocato del Foro di Lecce, proviene dal Foro di Roma, dove ritorna spesso per perduranti impegni professionali. Ha maturato ampia pratica in: materia risarcitoria, assicurativa e no; complesse vertenze contrattuali; complicate questioni in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, comodato e contratti assicurativi e bancari. Dal dicembre 2010 è Conciliatore Professionale e da settembre 2011 è Arbitro specializzato in Controversie Condominiali ed Immobiliari, chi...
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